Accesso civico

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 - Delibera ANAC 1309/2016
articolo 5 commi 1, 2, 3

Accesso civico a dati e documenti

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.

4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

Normativa

Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", approvato dal Governo in attuazione dei principi e dei criteri di delega contenuti nell'art. l, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190 ed entrato in vigore il 20 aprile 2013, intende conseguire il triplice obiettivo della prevenzione e lotta alla corruzione, del miglioramento delle performance individuale ed organizzativa e della partecipazione del cittadino al quale è riconosciuto il diritto al «controllo sociale» delle pubbliche amministrazioni e della politica, anche secondo le modalità dell'accesso civico di cui all'art. 5, che di seguito testualmente si riporta:

Art. 5 - Accesso civico

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa lo loro pubblicazione.

2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata ed  è gratuita 

3. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.

5. Per i casi di esclusione o limiti all'accesso civico si richiama integralmente l'art. 5-bis del D. Lgs. 33/13

6. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico possono essere riutilizzati senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità (art. 7 D.Lgs. n. 33/2013).

7. Resta salvo l'accesso documentale previsto dalla legge 241/90, il collegamento e la connessione tra le tre forme di accesso (civico semplice, generalizzato e documentale) è stato chiarito dalla deliberazione ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016. 

 

Come si esercita il diritto di accesso civico

A) Accesso civico “semplice”  (Art. 5, comma 1, D.Lgs. n.33/2013)

L'accesso civico semplice è il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui l’Ente ne abbia omesso la pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del proprio sito web istituzionale.
La richiesta di accesso civico "semplice" può essere presentata da chiunque, non deve essere motivata, è gratuita e l'Ente  che ha l’obbligo di provvedere entro 30 giorni con la pubblicazione del documento, dell’informazione o del dato richiesto sul sito istituzionale dell’Ente e con la comunicazione al richiedente del relativo collegamento ipertestuale.

Modalità di esercizio dell'accesso civico semplice    presentazione di istanza,  indirizzata al Responsabile Trasparenza, utilizzando  il modulo qui allegato:   modulo richiesta accesso civico "semplice"  

  • tramite PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo PEC del Comune: protocollo@pec.comune.comune.rapallo.ge.it

  • tramite posta ordinaria all’indirizzo: Comune di Rapallo - Piazza delle Nazioni, 4 - 16035 Rapallo (GE)

  • con consegna diretta all'l’Ufficio Protocollo del Comune

 

B) Accesso civico “generalizzato” (Art. 5, comma 2, D.Lgs. n.33/2013)

L'accesso civico “generalizzato” è il diritto di chiunque (senza necessità di essere titolare di situazioni giuridicamente rilevanti) ad accedere a tutti i dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del decreto sulla trasparenza ed è disciplinato dall'art. 5 comma 2 del Decreto Legislativo 33/2013, come novellato dal D. Lgs. 97/2016 (Freedom of Information Act – F.O.I.A.).

Chiunque può presentare l'istanza di accesso civico generalizzato, senza necessità di fornire motivazione. La richiesta di accesso è gratuita, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dalla P.A. per la riproduzione di dati o documenti su supporti materiali.

Le domande non devono essere generiche, ma devono consentire l’individuazione del dato, del documento o dell'informazione per cui si richiede l'accesso.

 

Modalità di esercizio dell'accesso civico generalizzato l'istanza,  sottoscritta e presentata unitamente a copia cartacea o scansione digitale del documento di identità,  va indirizzata  alternativamente  all’Ufficio che detiene i dati, i documenti o le informazioni, all'Ufficio Protocollo  o all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (che provvederà ad inoltrarlo, per il tramite dell'Ufficio protocollo,  all’Ufficio competente responsabile del procedimento, che gestirà tutto l'iter dell'istanza fino alla comunicazione dell'esito al richiedente), utilizzando  il modulo qui allegato:     modulo accesso civico generalizzato

  • tramite PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo PEC del Comune: protocollo@pec.comune.comune.rapallo.ge.it
  • tramite posta ordinaria all’indirizzo: Comune di Rapallo - Piazza delle Nazioni, 4 - 16035 Rapallo (GE)
     
  • con consegna diretta al'l’Ufficio Protocollo del Comune
  • con consegna diretta all’Ufficio che detiene i dati, i documenti o le informazioni

  • con consegna diretta all’Ufficio Relazioni con il Pubblico , che provvederà ad inoltrarlo, per il tramite dell'Ufficio Protocollo,  all’Ufficio competente responsabile del procedimento

L'istanza di accesso sarà evasa entro 30 giorni dalla sua presentazione.
L'amministrazione, se individua soggetti contro interessati, e' tenuta a dare comunicazione agli stessi dell'istanza (che sospende il termine dei 30 giorni per la conclusione del procedimento), i quali possono, entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, presentare una motivata opposizione alla diffusione di quanto richiesto. Il Comune  può comunque decidere, dandone comunicazione ai contro interessati,  di effettuare la diffusione di quanto richiesto trascorsi 15 giorni dalla ricezione dell’opposizione.
In caso di accoglimento dell'istanza di accesso il Comune trasmette al richiedente quanto richiesto.
In caso di rifiuto (parziale o totale) o di differimento all’accesso ai dati/documenti/informazioni richiesti, il Comune comunica tale decisione al richiedente con un provvedimento espresso e motivato.
In  caso di diniego (parziale o totale), differimento o di mancata risposta nei termini indicati, il richiedente può presentare:

  • domanda di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che deciderà con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni. (Se il Responsabile chiede un parere al Garante per la protezione dei dati personali, il termine per l’adozione del procedimento da parte del Responsabile è sospeso fino alla ricezione del suddetto parere del Garante e comunque per non più di 10 giorni)

  • ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (anche nel caso di decisione avversa alla richiesta di riesame presentata al  Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza); al Difensore Civico competente per territorio (qualora la richiesta riguardi atti, documenti, informazioni del Comune) che si pronuncerà entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso (termine prorogato di 10 giorni se il Difensore Civico richiede il parere del Garante per la protezione dei dati personali)

Il procedimento di accesso generalizzato deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza.

 

Responsabile della trasparenza:  dott. Mario Vittorio Canessa

 

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